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Le Norme

a. In forza del voto di povertà il religioso guanelliano rinuncia al diritto di lecitamente disporre di qualunque cosa valutabile in denaro, senza il legittimo permesso del superiore. Mantiene però il dominio dei propri beni e la capacità di acquisirne altri. (Reg. n. 59).

b. Il Servo della Carità, per tutto il tempo che è legato dai voti, non può amministrare i suoi beni né percepirne l’usufrutto.
Prima della professione perpetua, faccia il suo testamento valido anche secondo il diritto civile (CJC 668; Reg. n. 60 e Cost. n. 54).

c. Il Confratello professo che volesse modificare il suo testamento deve ottenere la licenza del superiore Provinciale o, in caso di urgenza, quella del Superiore locale. (C. 54 e R 61)

d. Nel redigere il testamento si tenga conto, non solo dei beni di famiglia, ma anche dei beni di cui si potrà diventare titolari per le attività svolte da religiosi. Per tale motivo se non si indicherà la Congregazione come erede universale, nel testamento si dichiari espressamente che i diritti maturati ed i beni acquisiti in quanto religiosi dell’Opera Don Guanella vengono legati alla Congregazione.

 

 

In allegato i modelli di testamento (da scrivere e firmare di propria mano!)

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